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D. 13/11/2002 n. 30PUBBLICI 13 NOVEMBRE 2002 (GU n. 289 del 10-12-2002) Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166. (Determinazione n. 30/2002). Il Consiglio -Considerato in fatto. I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti rivolti all'Autorità nonchè le segnalazioni inviate alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l'Autorità a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in particolare per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta "fascia fiduciaria", l'esistenza di fatti quali l'assenza di idonea pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in ordine alla scelta del professionista, nonchè l'artificioso frazionamento degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento fiduciario - spesso allo stesso professionista - anzichè utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità nei bandi di gara che dimostrano l'esistenza di difficoltà interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità che sono frequentemente alla base di ricorsi e, di conseguenza, di ritardi nella redazione dei progetti. In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni dell'art. 17, commi 10, 11, 12 e 14 della Legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e dell'art. 62, commi 1 e 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e sono oggi da considerarsi ancora più gravi in quanto la Legge 1 agosto 2002, n. 166, ha aumentato il limite della "fascia fiduciaria" da 40.000 euro a 100.000 euro. Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazione di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni che l'Autorità ritiene necessario fornire quali linee guida cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento nei singoli casi che si presentino nella loro attività. -Considerato in diritto. In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella Legge n. 109/1994 e successive modificazioni dalla Legge n. 166/2002 comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni di cui all'art. 17, comma 1, della Legge n. 109/1994 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonchè alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima fascia riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiori a 100.000 euro; la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori alla suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria è pari all'equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti speciale di prelievo) e cioè 249.681 euro pari a 483.449.829 di vecchie lire (Decreto Ministero economia e finanza, Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2002, n. 2). Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il responsabile del procedimento (art. 17, comma 12, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall'art. 62, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; quelli relativi alla seconda fascia sono affidati, oltre che con la procedura della licitazione privata come disciplinata - in attesa delle eventuali modifiche che a tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 saranno apportate dal Governo ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge n. 166/2002 - dagli articoli 62, 63 e 64 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche del pubblico incanto comunque, però, a soggetti in possesso degli specifici requisiti tecnici-organizzativi previsti del citato art. 63, lettera o); quelli relativi alla terza fascia sono affidati, a soggetti in possesso degli specifici requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi previsti dall'art. 66 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata di cui agli articoli 65, 67, 68, 69 e 70 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e con le disposizioni previste dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste per la seconda fascia. Per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga, sulla base delle indicazioni di 100.000 euro, risulta ammissibile l'incarico fiduciario, se affidato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 166/2002. Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa, può ritenersi che i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza (C. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato, sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato, sez. V, 5 settembre 2001, n. 4673) e dall'Autorità trovano applicazione anche con riferimento al mutato importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati richiamati gli avvisi che l'Autorità ha espresso in ordine a tali affidamenti fiduciari. È stato ricordato che essi sono contenuti nelle determinazioni dell'8 novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000, n. 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001, n. 18, del 27 febbraio 2002, n. 3, del 16 luglio 2002, n. 16, del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20, e che il loro rispetto è ancora più indispensabile stante il nuovo limite. Per quanto riguarda la quantificazione dei corrispettivi l'Autorità, stante l'annullamento da parte del TAR Lazio del Decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, nella suddetta determinazione n. 27/2002 ha espresso l'avviso che la previsione di un nuovo Decreto (art. 17, comma 12-ter, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni) da parte del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioè di un Decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella Legge 2 marzo 1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti) e le corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed industriali, geologi, dottori agronomi e forestali). Indicazione interpretativa che l'Autorità ritiene di dover ribadire nell'ulteriore considerazione che non costituisce soluzione esaustiva di opposto avviso quella che qualifichi come carattere materiale contenutistico il rinvio all'annullato Decreto 4 aprile 2001 (ultimo periodo del comma 12-bis dell'art. 17 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto, se così fosse, rimarrebbe cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto normativo, modificabile soltanto con Legge, mentre è noto che il sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti amministrativi. In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all'Autorità riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi affidati nella vigenza del Decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio generale, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è quello secondo cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti da contratti sono determinati dalla Legge vigente al tempo della relativa stipulazione. Sicchè, se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto 2002, le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all'emanazione del Decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale Decreto, cioè dall'11 maggio 2001 al 23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorchè liquidati successivamente al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto recepito nell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia. Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla base a) di una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previ sta dall'art. 14 della Legge n. 143/1949) degli interventi da progettare in classi e categorie b) della prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti prevista dall'art. 14 della Legge n. 143/1949) che stabilisce che qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente c) della percentuale indicata nella tabella A) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato A della Legge n. 143/1949) in corrispondenza della classe e categoria (oppure delle classi e categorie) dell'intervento da progettare e dell'importo dell'intervento progettato (o dei singoli importi dell'intervento progettato) d) delle aliquote indicate nella tabella B) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato B della Legge n. 143/1949) con riferimento alle prestazioni previste nel bando (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, ecc.) f) di un aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previsti dall'art. 13 della Legge n. 143/1949 dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile discrezionalmente entro un limite prefissato g) della riduzione (comma 12-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n. 155, e art. 17, comma 14-quater, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni) dei corrispettivi determinabile discrezionalmente entro il limite del venti per cento. Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente da parte della stazione appaltante, da indicare specificamente nel bando di gara e da applicare, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione a consuntivo del corrispettivo per le prestazioni effettuate) sono (con riferimento alla tariffa degli ingegneri ed architetti) così articolati a) tra zero e cento per cento per le aliquote a), b) della tabella B), nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali b) tra zero e cento per cento per le aliquote c), d), e), f) della tabella B), nel caso di speciali difficoltà e nel caso di sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale c) tra zero e cento per cento per le aliquote a), c) della tabella B), nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed impianti d) nella misura fissa del venticinque per cento per le aliquote a), b), c), d), e), f) della tabella B) nel caso di incarico parziale e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese f) tra zero a cinquanta per cento per l'aliquota g) della tabella B) nel caso di mancanza di personale di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori. Le prescrizioni dell'art. 50, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali, accessorie - nonchè dell'art. 17, comma 14-quater, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art. 62, commi 3, 4, e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - secondo cui i corrispettivi relativi alle prestazioni normali e a quelle speciali devono essere determinati applicando le vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alle prestazioni accessorie sono determinati con riferimento ai correnti prezzi di mercato - consentono inoltre di precisare che |
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